PARTECIPA COME RAPPRESENTANTE DI LISTA

Rappresentante di lista cosa fa e cosa non può fare
Il compito principale del rappresentante di lista è prevenire le irregolarità che possono verificarsi in sede di scrutinio ai danni del gruppo politico o del candidato che rappresenta. In nessun caso però la sua attività di controllo e garanzia può rallentare o ostacolare il lavoro degli scrutatori.
Il rappresentante di lista svolge la funzione di garante nei modi seguenti:si trattiene all’ esterno della sala della votazione, durante l’intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa;
assiste alle e operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità;
indossa un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;
chiede al presidente di seggio e al segretario di inserire nel verbale eventuali dichiarazioni, quando ci sono proteste o irregolarità nel conteggio dei voti;
appone la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell’urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.

Tuttavia il rappresentante di lista non è mai autorizzato a:
toccare le schede elettorali;
fare propaganda politica all’ interno del seggio;
annotare le persone che si sono astenute o hanno votato;
assistere alle operazioni di scrutinio relative a una votazione per la quale non ha ricevuto l’incarico, in caso di svolgimento contemporaneo di due o più consultazioni.

Chi può fare il rappresentante di lista alle elezioni e al referendum
I rappresentanti di lista e dei gruppi politici vengono designati dai delegati del gruppo e della lista. L’assegnazione dell’incarico avviene in forma scritta. Può essere nominato come rappresentante di lista chi ha i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
maggiore età;
chi è iscritto nelle liste degli elettori del territorio interessato dalla votazione (per le elezioni politiche e le elezioni europee si fa riferimento alla circoscrizione).

I rappresentanti di lista dove votano?
I rappresentanti di lista sono tra i soggetti autorizzati dalla legge a votare in un Comune diverso da quello di residenza. I soggetti che possono votare in un seggio elettorale diverso da quello assegnato sono i seguenti:
i membri del seggio elettorale;
i rappresentanti di lista presso il seggio;
i candidati alle elezioni;
gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica, in servizio di ordine pubblico;
gli elettori non deambulanti, muniti di certificazione della ASL che attesti l’impedimento;
i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
i lavoratori naviganti delle compagnie aeree e marittime che si trovino fuori residenza per motivi di imbarco.

Per votare nel seggio dove svolgono la funzione di garante, i rappresentanti di lista non devono presentare alcuna domanda o certificato, ma basta semplicemente che esprimano al presidente del seggio la volontà di voler votare in quel seggio stesso. Come tutti gli altri elettori, anche i rappresentanti di lista al momento del voto devono mostrare:
un documento di identità valido;
la tessera elettorale.

Retribuzione e permessi
Ai rappresentanti di lista non spetta alcun compenso. Questo incarico, infatti, è puramente volontario e spesso viene coperto da studenti e lavoratori fuori sede per votare al referendum senza dover tornare al Comune di residenza. Ma anche se non spetta alcun compenso essi hanno diritto ai permessi elettorali retribuiti dal lavoro e al riposo compensativo se sono lavoratori dipendenti.




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